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Sez. 4, Sentenza n. 27861 del 20/04/2004 Ud. (dep. 21/06/2004) Rv. 229073 - 01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - IN GENERE | Gestore di impianti sciistici - Incidente dello sciatore che finisce fuori pista - Responsabilità del gestore - Condizioni.
Stato
decisa il 2004-04-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229073-01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - IN GENERE

In tema di lesioni colpose, incombe al gestore di impianti sciistici l'obbligo di porre in essere ogni cautela per prevenire i pericoli anche esterni alla pista ai quali lo sciatore può andare incontro in caso di uscita dalla pista medesima, là dove la situazione dei luoghi renda probabile per conformazione naturale del percorso siffatta evenienza accidentale. (Nella fattispecie, la pista, battuta fino all'orlo, rendeva probabile, in mancanza di reti di protezione, lo scivolamento per il declivio al lato in caso di perdita di controllo da parte dello sciatore).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 590 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)