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Sez. 3, Sentenza n. 3249 del 09/04/1996 (Rv. 496858 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA IRREPERIBILE | Omessa affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione ed invalida attestazione dell'invio della raccomandata - Conseguenze - Nullità della notificazione.
Stato
decisa il 1996-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496858-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA IRREPERIBILE

Nell'ipotesi prevista dall'art. 140 cod. proc. civ., il perfezionamento della notificazione richiede, a pena di nullità, il compimento di tutti gli adempimenti essenziali della fattispecie (deposito dell'atto nella casa comunale, affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione, spedizione al destinatario dell'atto della raccomandata con avviso di ricevimento). Deve, pertanto, dichiararsi la nullità della notificazione nel caso in cui dalle attestazioni dell'ufficiale giudiziario risulti il deposito dell'atto nella casa comunale, ma non l'affissione dell'avviso di deposito alla porta di abitazione del destinatario, e neppure risulti validamente attestato l'invio della raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto il timbro a secco con la firma per sigla dell'ufficiale giudiziario precede questa ulteriore attestazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)