Sez. L, Sentenza n. 5924 del 08/10/1986 (Rv. 448303 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - IN MISURA MAGGIORE DI QUELLA DOVUTA - RIMBORSO - NATURA - OBBLIGAZIONE PECUNIARIA - CONSEGUENZA - INTERESSI EX ART. 2033 COD. CIV. E RISARCIMENTO EX ART. 1224, SECONDO COMMA, COD. CIV. - SPETTANZA - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - IN MISURA MAGGIORE DI QUELLA DOVUTA - RIMBORSO - NATURA - OBBLIGAZIONE PECUNIARIA - CONSEGUENZA - INTERESSI EX ART. 2033 COD. CIV. E RISARCIMENTO EX ART. 1224, SECONDO COMMA, COD. CIV. - SPETTANZA - CONDIZIONI.*
Il rimborso, da parte dell'i.N.P.S., dei contributi ad esso versati in misura maggiore di quella dovuta costituisce oggetto di un'obbligazione pecuniaria, pur se il relativo adempimento sia chiesto con Azione di ripetizione d'indebito - ciò non influendo sulla natura dell'obbligazione-, sicché, sono dovuti al creditore oltre gli interessi ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., il risarcimento dei maggiori danni di cui all'art. 1224, secondo comma, cod. civ., sempre che sia accertata (almeno) la colpa dell'ente previdenziale. (V 6310/83, mass n 431050; (V 2285/66 mass n 32447).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)