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Sez. 5, Sentenza n. 16751 del 09/08/2016 (Rv. 641064 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - IN GENERE (NOZIONE) | Pagamenti a favore di associazioni sportive dilettantistiche superiori ad un certo importo - Pagamento tramite conto corrente bancario - Necessità - Indicazione del percipiente, dell'erogante e della causale - Onere in capo al Fisco di provare tale necessità.
Stato
decisa il 2016-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641064-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - IN GENERE (NOZIONE)

In tema di accertamento tributario, in caso di pagamenti attraverso conti correnti bancari a favore di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche, che godono del regime di agevolazioni di cui alla legge n. 398 del 1991, è onere del Fisco quello di dimostrare che, a seguito della mancata indicazione nelle movimentazioni bancarie del percipiente, dell'erogante e della causale, non è stato possibile espletare un'efficace attività di controllo, atteso che l'art. 25, comma 5, della l. n. 133 del 1999, come riformulato dall'art. 37, comma 2, lett.s), della l. n. 342 del 2000, applicabile "ratione temporis", impone che i pagamenti a favore di tali soggetti, se di importo superiore a un milione di lire, debbano essere effettuati tramite conti correnti bancari o postali o comunque con modalità idonee a consentire lo svolgimento di efficaci controlli, senza, tuttavia, null'altro aggiunge ai fini della loro tracciabilità.

Riferimenti normativi: Legge 23/08/1988 num. 400 art. 17 com. 3 CORTE COST., Legge 16/12/1991 num. 398, Legge 13/05/1999 num. 133 art. 25 com. 5, Legge 21/11/2000 num. 342 art. 37 com. 2 lett. A, Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 158 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)