Sez. T, Ordinanza n. 25509 del 17/09/2025 (Rv. 676428-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE | Art. 25, comma 5, della l. n. 133 del 1999 (ratione temporis vigente) - Versamenti bancari superiori al milione di lire in favore di associazioni sportive dilettantistiche - Agevolazioni di cui alla l. n. 398 del 1991 - Modalità idonee alla tracciabilità - Osservanza - Necessità - Onere della prova in capo al Fisco - Oggetto - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE
In tema di accertamento tributario, in caso di pagamenti attraverso conti correnti bancari in favore di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche, che godono del regime di agevolazioni di cui alla l. n. 398 del 1991, è onere del Fisco dimostrare che, a seguito della mancata indicazione nelle movimentazioni bancarie del percipiente, dell'erogante e della causale, non è stato possibile espletare un'efficace attività di controllo, atteso che l'art. 25, comma 5, della l. n. 133 del 1999 (come riformulato dall'art. 37, comma 2, lett. s, della l. n. 342 del 2000),
applicabile ratione temporis, impone che i pagamenti a favore di tali soggetti, se di importo superiore a un milione di lire, vengano effettuati tramite conti correnti bancari o postali o, comunque, con modalità idonee a consentire lo svolgimento di efficaci controlli, senza, tuttavia, null'altro aggiungere ai fini della loro tracciabilità.
Legge 16/12/1991 num. 398, Legge 13/05/1999 num. 133 art. 25 com. 5, Legge 21/11/2000 num. 342 art. 37 com. 2 lett. S
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)