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Sez. 1, Sentenza n. 14517 del 08/11/2000 (Rv. 541482 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - COMPENSO | Provvedimento di liquidazione definitiva del compenso - Adozione in epoca precedente alla chiusura delle operazioni fallimentari - Illegittimità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2000-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541482-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - COMPENSO

Deve essere cassato senza rinvio il provvedimento con il quale il tribunale fallimentare abbia provveduto alla liquidazione definitiva del compenso al curatore in costanza di un'attività liquidatoria ancora in corso per non essersi ancora definitivamente chiuse le operazioni di acquisizione e vendita delle risorse fallimentari, e ciò anche nel caso in cui la liquidazione sia stata compiuta nei confronti del curatore revocato, atteso che l'art. 2 del D.M. 570/1992 stabilisce, per quest'ultimo, "quoad tempus", i medesimi criteri di liquidazione da adottare per il curatore a lui succeduto (quelli, cioè di cui all'art. 1 D.M. citato).

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 28/07/1992 num. 570 art. 1, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 28/07/1992 num. 570 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)