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Sez. 1, Sentenza n. 1169 del 29/01/1993 (Rv. 480579 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Organi preposti al fallimento - Curatore - Compenso | Curatore sostituito nel corso della procedura - Compenso - Spettanza - Limiti - Successione di più curatori - Compenso complessivamente dovuto - Limite.
Stato
decisa il 1993-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480579-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Organi preposti al fallimento - Curatore - Compenso

L'attività del curatore fallimentare sostituito nel corso della procedura dà luogo a compenso (ex art. 39 legge fall., in relazione al D.M. 17 aprile 1987), anche nel caso in cui non vi è stata realizzazione dell'attivo, a condizione però che la suddetta attività risulti significativa nell'ambito dello svolgimento della procedura concorsuale. Tuttavia, se più curatori si succedono nell'ambito della procedura, il compenso complessivamente dovuto non può superare il limite percentuale - ragguagliato all'attivo finale realizzato - previsto dal D.M. citato.

Riferimenti normativi: DM Grazia e Giustizia 17/04/1987, Legge Falliment. art. 39 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)