Sez. 1, Sentenza n. 6725 del 10/07/1998 (Rv. 517076 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - COMPENSO | Criteri - "Attivo realizzato" - Nozione - Portata - Curatore sostituito nel corso della procedura - Compenso - Spettanza - Limiti.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - COMPENSO
In caso di cessazione dell'attività del curatore - con conseguente sua sostituzione - , nel concetto di "attivo realizzato" cui ragguagliare il compenso, deve ricomprendersi non soltanto il ricavato delle operazioni di liquidazione, ma anche la liquidità comunque acquisita dal curatore durante la sua gestione, nonché l'attività svolta dal curatore stesso per l'inventario dei beni, se ed in quanto significativa, con l'unico limite per cui il compenso complessivamente spettante a più curatori succedutisi non deve superare la percentuale massima fissata dal D.M. 28 luglio 1992, n. 570.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 39 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 39 CORTE COST., DM Grazia e Giustizia 28/07/1992 art. 570 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)