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Sez. 2, Sentenza n. 2615 del 27/04/1982 (Rv. 420469 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITÀ - IN GENERE - APPLICABILITÀ AL PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA - CRITERI.*
Stato
decisa il 1982-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420469-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITÀ - IN GENERE - APPLICABILITÀ AL PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA - CRITERI.*

La risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta è ipotizzabile anche per il contratto preliminare di compravendita, sulla base di un giudizio che - date le sue peculiarità tipiche e la sua connessione con il contratto definitivo, con il quale, anche per la prevista coercibilità, concorre a realizzare la fattispecie traslativa - non può prescindere dalla considerazione e valutazione del regolamento fissato per l'adempimento delle prestazioni corrispettive previste dal contratto definitivo, senza che sulla apprezzabilità della sopravvenuta onerosità - ove se ne prospetti il verificarsi in ordine a prestazioni da eseguire o ricevere in momento successivo a quello della dovuta stipulazione definitiva, o della sentenza che la sostituisce - possa preclusivamente operare il rilievo dell'inadempienza (anteriore) della parte che pretenda di avvalersi di detta risoluzione. (V 5905/80, mass n 409698; (V 166/80, mass n 403557).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1467

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)