Sez. 3, Sentenza n. 8558 del 22/08/1990 (Rv. 468981 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE - ESERCIZIO DA PARTE DELL'AFFITTUARIO NELL'INTENTO DI FAR CONSEGUIRE AL TERZO IMMEDIATO SUBACQUIRENTE LA PROPRIETÀ DEL FONDO - NULLITÀ.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE - ESERCIZIO DA PARTE DELL'AFFITTUARIO NELL'INTENTO DI FAR CONSEGUIRE AL TERZO IMMEDIATO SUBACQUIRENTE LA PROPRIETÀ DEL FONDO - NULLITÀ.*
Poiché la prelazione prevista dall'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590 a favore dell'affittuario coltivatore diretto del fondo posto in vendita è diretta alla finalità della promozione della proprietà coltivatrice - il raggiungimento della quale giustifica il sacrificio della libertà contrattuale e di iniziativa economica del proprietario venditore - sono nulli l'acquisto del fondo a seguito dell'Esercizio della prelazione e la successiva rivendita di esso ad un terzo non avente diritto, ove gli Atti in questione vengano posti in essere in tale rapporto di immediatezza da dimostrare un unico disegno preordinato, nell'intenzione dell'affittuario e del terzo, alla realizzazione dello scopo pratico di far conseguire a quest'ultimo la proprietà del fondo. (Conf 4923/88, mass n 459744; (Conf 2724/85, mass n 440501; (Conf 4249/84, mass n 436137).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1344, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)