Sez. 3, Sentenza n. 2724 del 26/04/1985 (Rv. 440501 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - ACQUISTO DEL FONDO DA PARTE DELL'AFFITTUARIO COLTIVATORE DIRETTO A SEGUITO DELL'ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE AL FINE DELLA IMMEDIATA SUCCESSIVA RIVENDITA AD UN TERZO NON AVENTE DIRITTO - NULLITÀ DI ENTRAMBI I NEGOZI.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - ACQUISTO DEL FONDO DA PARTE DELL'AFFITTUARIO COLTIVATORE DIRETTO A SEGUITO DELL'ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE AL FINE DELLA IMMEDIATA SUCCESSIVA RIVENDITA AD UN TERZO NON AVENTE DIRITTO - NULLITÀ DI ENTRAMBI I NEGOZI.*
Poiché la prelazione, stabilita dall'art. 8 della legge n. 590 del 1965 a favore dell'affittuario coltivatore diretto del fondo compravenduto, è diretta alla finalità della promozione della proprietà coltivatrice - il raggiungimento della quale giustifica il sacrificio della libertà contrattuale e di iniziativa economica del proprietario - venditore - l'acquisto del fondo, a seguito dell'esercitata prelazione da parte dell'affittuario coltivatore diretto, al fine della successiva rivendita di esso ad un terzo non avente diritto, ove posti in essere in tale rapporto di immediatezza da dimostrare un unico disegno preordinato - nell'intenzione dell'affittuario e del terzo - alla realizzazione dello scopo pratico di far conseguire a quest'ultimo la proprietà del fondo, non comporta la semplice decadenza dei benefici fiscali previsti dalla legge n. 590 del 1965, bensì - essendo effettuati per fini diversi da quelli previsti dalla indicata norma imperativa - la nullità di entrambi i negozi e cioè sia l'originario acquisto dell'affittuario che la successiva vendita del fondo al terzo. (V 3329/83, mass n 428229; (V 4709/81, mass n 415440; (V 2591/81, mass n 413370; (V 3446/79, mass n 399865).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)