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Sez. 3, Sentenza n. 1007 del 10/04/1970 (Rv. 346520 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA DEL CUSTODE - SUPERAMENTO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1970-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/346520-01

RESPONSABILITA CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA DEL CUSTODE - SUPERAMENTO - CONDIZIONI.*

La presunzione iuris tantum di colpa, stabilita dall'art 2051 cod civ nei confronti di colui che ha il dovere della custodia della cosa in relazione all'Obbligo di vigilare affinche la cosa stessa non arrechi danni a terzi, puo essere vinta soltanto dalla dimostrazione che l'evento dannoso e derivato da caso fortuito, inteso in senso lato, comprensivo, cioe, della colpa del danneggiato e del patto del terzo. (Conf 3979-69, massima n 344424).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)