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Sez. 3, Sentenza n. 460 del 18/02/1972 (Rv. 356396 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE - RAPPORTO CAUSALE TRA COSA ED EVENTO DANNOSO - NECESSITA - SUPERAMENTO DELLA PRESUNZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1972-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356396-01

RESPONSABILITA CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE - RAPPORTO CAUSALE TRA COSA ED EVENTO DANNOSO - NECESSITA - SUPERAMENTO DELLA PRESUNZIONE - CONDIZIONI.*

In tema di danno cagionato da cosa in custodia, la responsabilita di cui all'art 2051 cod civ e fondata su una presunzione di colpa nei confronti di colui che ha il dovere di custodia della cosa, in relazione all'Obbligo di conservare il potere di controllo di essa. Tale presunzione puo essere vinta soltanto con la dimostrazione che l'evento dannoso sia derivato da caso fortuito, inteso nel piu lato senso, comprensivo anche della colpa del danneggiato e del fatto del terzo. Per l'applicabilita della responsabilita prevista dalla citata norma e tuttavia richiesta la sussistenza di un rapporto eziologico (con relativo Onere probatorio a carico del danneggiato) tra la cosa in custodia e il danno che il terzo possa avere riportato, per cui - in difetto di tale rapporto - la detta disposizione non puo trovare applicazione. (V 1007'70, mass n 346520; 3979'69, mass n 344424).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)