Sez. 3, Sentenza n. 1935 del 10/02/2003 (Rv. 560328 - 01)
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - AVARIE E PERDITE - PER CASO FORTUITO | Rapina - Configurabilità quale caso fortuito - Condizioni.
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - AVARIE E PERDITE - PER CASO FORTUITO
Nel contratto di trasporto, per integrare l'esimente del caso fortuito prevista dall'art. 1693 cod. proc. civ. non occorre che un evento, come, nel caso di specie, la rapina, appaia solo improbabile, ma occorre anche che esso sia imprevedibile, in base ad una prudente valutazione da effettuarsi, in caso di vettore professionale, con la diligenza qualificata di cui all'art. 1176 comma secondo cod. civ., ed assolutamente inevitabile, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto e delle possibili misure idonee ad elidere od attenuare il rischio della perdita del carico. La valutazione circa la prevedibilità ed evitabilità della rapina costituisce giudizio di fatto che, se congruamente motivato, non è censurabile dal giudice di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 1693, Cod. Proc. Civ. art. 1176 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)