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Sez. 3, Sentenza n. 14397 del 21/12/1999 (Rv. 532437 - 01)

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - AVARIE E PERDITE - PER CASO FORTUITO | Rapina - Configurabilità quale caso fortuito - Condizioni.
Stato
decisa il 1999-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532437-01

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - AVARIE E PERDITE - PER CASO FORTUITO

Il caso fortuito che, ai sensi dell'art. 1693 cod.civ., esonera il vettore da responsabilità per la perdita del carico, comprende soltanto gli eventi imprevedibili, e non anche quelli soltanto improbabili. Pertanto, poiché la rapina di un autocarro ed il sequestro del conducente, specie in alcune zone dell'Italia centromeridionale, non possono essere considerate un evento "imprevedibile", ne consegue che, anche nel caso di rapina, il vettore va esente da responsabilità soltanto ove dimostri di avere adottato tutte le misure atte a prevenirla, tenuto conto sia della natura professionale della prestazione da lui esigibile (ex art. 1176, comma secondo, cod.civ.); sia di tutte le altre circostanze del caso concreto (valore della merce, modalità del trasporto, modalità della rapina, ecc.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1693

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)