Sez. 3 - , Sentenza n. 42147 del 15/07/2019 Cc. (dep. 15/10/2019) Rv. 277984 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Reati tributari – Società schermo con attività fittizia - Responsabilità dell’amministratore di fatto – Accertamento della qualifica – Elementi sintomatici.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
In tema di reati tributari, la prova della posizione di amministratore di fatto di una società "schermo", priva di una reale autonomia e costituita per essere utilizzata in un meccanismo fraudolento, si desume dall'assunzione di una significativa e continua attività gestoria e del ruolo di "dominus" ed ideatore del suddetto sistema fraudolento, non essendo ipotizzabile l'accertamento di elementi sintomatici di un inserimento organico (come quelli attinenti ai rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale) all'interno di un ente esistente solo da un punto di vista giuridico.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2639, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)