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Sez. 3 - , Sentenza n. 1722 del 25/09/2019 Ud. (dep. 17/01/2020) Rv. 277507 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Reati tributari – Indebita compensazione – Responsabilità dell’amministratore di fatto – Sussistenza – Responsabilità a titolo di concorso dell’amministratore di diritto – Condizioni – Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-09-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277507-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE

In tema di reati tributari, l'amministratore di fatto risponde, quale autore principale, del delitto di indebita compensazione di cui all'art. 10-quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in quanto titolare effettivo della gestione sociale e, pertanto, nelle condizioni di poter compiere l'azione dovuta, mentre l'amministratore di diritto, come mero prestanome, è responsabile del medesimo reato a titolo di concorso per omesso impedimento dell'evento, ai sensi degli artt. 40, comma secondo, cod. pen. e 2932 cod. civ., a condizione che ricorra l'elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza con la quale è stata affermata la sussistenza del dolo eventuale dell'amministratore di diritto, desumendola, oltre che dall'accettazione della carica, da una pluralità di elementi fattuali convergenti, che ne comprovavano la consapevolezza delle criticità gestionali della società e lo svolgimento di un ruolo attivo in ambito societario, con conseguente accettazione del rischio relativo alla commissione di reati da parte dell'amministratore di fatto).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 quater CORTE COST., Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Civ. art. 2639

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)