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Sez. 5, Sentenza n. 43388 del 17/10/2005 Ud. (dep. 30/11/2005) Rv. 232456 - 01

REATI FALLIMENTARI - IN GENERE | Amministratore di fatto - Nozione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-10-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232456-01

REATI FALLIMENTARI - IN GENERE

La nozione di amministratore di fatto, introdotta dal art. 2639 cod. civ. postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione; nondimeno, "significatività" e "continuità" non comportano necessariamente l'esercizio di "tutti" i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico od occasionale. L'accertamento degli elementi sintomatici di tale gestione o cogestione societaria costituisce oggetto di apprezzamento di fatto che è insindacabile in sede di legittimità, se sostenuto da motivazione congrua e logica. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto congruamente motivata la sentenza di merito, nella quale la qualità di amministratore di fatto veniva desunta da alcune lettere dall'imputato firmate come amministratore della società e da alcuni assegni dall'imputato incassati in tale qualità).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2639, Decreto Legisl. 11/04/2002 num. 61 art. 1 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)