Sez. 4, Sentenza n. 4853 del 22/04/1997 Ud. (dep. 22/05/1997) Rv. 207919 - 01
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CONDANNA - DANNI - SPESE RELATIVE ALL'AZIONE CIVILE | Omessa presentazione della relativa nota - Liquidazione d'ufficio - Possibilità - Esclusione.
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CONDANNA - DANNI - SPESE RELATIVE ALL'AZIONE CIVILE
L'art. 153 disp. att. cod. proc. pen., disponendo che le spese vanno liquidate sulla base della nota che la parte civile è tenuta a presentare, lascia intendere che, in mancanza di tale nota, il giudice non può procedere d'ufficio alla liquidazione, per difetto delle esposizioni che la parte interessata avrebbe dovuto rappresentargli.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 541 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 153, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 153
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)