diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 1693 del 31/01/1995 Ud. (dep. 21/02/1995) Rv. 200664 - 01

Sentenza - Condanna - Danni - Spese relative all'azione civile | Norme disciplinanti la condanna dell'imputato - Art. 168 disp. att. nuovo cod. proc. pen. - Operatività di tali norme nel giudizio di cassazione - Conseguenza: necessità della presenza della parte civile all'udienza ai fini della liquidazione delle spese - Fattispecie: deposito di memoria in cancelleria con le conclusioni e la nota spese.
Stato
decisa il 1995-01-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200664-01

Sentenza - Condanna - Danni - Spese relative all'azione civile

Dal coordinamento delle norme che disciplinano la condanna dell'imputato soccombente alle spese in favore della parte civile, estensibili al giudizio di cassazione in virtù del rinvio disposto dall'art. 168 disp. att. cod. proc. pen., si desume che quando detta parte non intervenga nella discussione in pubblica udienza, non può provvedersi alla liquidazione delle spese stesse. (Fattispecie nella quale il difensore della parte civile aveva depositato in cancelleria una memoria con le conclusioni e la nota spese).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 541 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 153, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 153, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 168, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 168

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)