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Sez. L, Sentenza n. 5602 del 09/06/1990 (Rv. 467593 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - INCOLLOCABILITÀ DEL LAVORATORE AVVIATO - RILEVANZA - LIMITI - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1990-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467593-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - INCOLLOCABILITÀ DEL LAVORATORE AVVIATO - RILEVANZA - LIMITI - CONDIZIONI.*

Il datore di lavoro al quale sia avviato per l'assunzione obbligatoria un invalido non può opporre una generica incollocabilità del lavoratore in ragione della sua minorazione, ma, pur senza essere costretto ad adeguare l'assetto produttivo e l'organizzazione aziendale alle particolari esigenze dell'invalido, deve tuttavia attribuirgli le mansioni più idonee e compatibili con il suo particolare stato di Invalidità, ricercando eventualmente la sua collocazione anche in servizi accessori e collaterali rispetto alla vera e propria attività produttiva, salvo che fornisca la prova di una assoluta impossibilità di un collocamento non pregiudizievole per l'invalido stesso, per i compagni di lavoro e per la sicurezza degli impianti: e ciò in relazione a tutta l'area occupazionale dell'azienda e non con riferimento soltanto a singoli, determinati settori e reparti di essa. (V 9134/87, mass n 456375; (V 5095/85, mass n 442416).*

Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 art. 1 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 11 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)