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Sez. L, Sentenza n. 9134 del 10/12/1987 (Rv. 456375 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - RIFIUTO DEL DATORE DI LAVORO PER UNA GENERICA INCOLLOCABILITÀ IN RAGIONE DELLA MINORAZIONE DEL LAVORATORE - ILLICEITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1987-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456375-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - RIFIUTO DEL DATORE DI LAVORO PER UNA GENERICA INCOLLOCABILITÀ IN RAGIONE DELLA MINORAZIONE DEL LAVORATORE - ILLICEITÀ - LIMITI.*

Il datore di lavoro, al quale sia avviato per l'assunzione obbligatoria ex lege n. 482 del 1968 un invalido (od assimilato), non può opporre una generica incollocabilità dell'invalido medesimo in ragione della sua minorazione, ma - pur senza essere costretto ad adeguare l'assetto produttivo e l'organizzazione aziendale della impresa alle particolari esigenze dell'invalido avviato - deve attribuirgli le mansioni più idonee e compatibili con il suo particolare stato di Invalidità, ricercando eventualmente la sua collocazione anche in servizi accessori o collaterali rispetto alla vera e propria attività produttiva, salvo che fornisca la prova della assoluta concreta impossibilità di collocamento dell'invalido, non pregiudizievole per sè, per i compagni di lavoro e per la sicurezza degli impianti, in relazione a tutta l'area occupazionale e di lavoro dell'azienda e non con riferimento a singoli determinati settori o reparti di essa. (Conf 5095/85, mass n 442416).*

Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 art. 1 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 11 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)