diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 4416 del 07/08/1982 (Rv. 422405 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - UNITÀ E CONTINUITÀ DEL RAPPORTO DI LAVORO - PERSISTENZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1982-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422405-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - UNITÀ E CONTINUITÀ DEL RAPPORTO DI LAVORO - PERSISTENZA - LIMITI.*

Il trasferimento dell'azienda non incide sull'unità e continuità del rapporto di lavoro salvo che l'alienante abbia dato disdetta con anticipo tale da far sì che il termine di preavviso applicabile si esaurisca ed il rapporto si risolva prima del trasferimento o che vi sia stato un esplicito consenso del lavoratore alla risoluzione immediata, consenso anteriore al trasferimento stesso e non desumibile dall'avvenuta ricezione senza riserve delle somme liquidate a titolo di indennità di fine rapporto. (Conf 247/80, mass n 403639).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)