Sez. L, Sentenza n. 4414 del 26/07/1984 (Rv. 436307 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - SVOLGIMENTO ALLE DIPENDENZE DEL CESSIONARIO DI MANSIONI IDENTICHE A QUELLE PRECEDENTI CON UGUALE TRATTAMENTO ECONOMICO - RAPPORTO DI LAVORO - PERSISTENZA - CONFIGURABILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - SVOLGIMENTO ALLE DIPENDENZE DEL CESSIONARIO DI MANSIONI IDENTICHE A QUELLE PRECEDENTI CON UGUALE TRATTAMENTO ECONOMICO - RAPPORTO DI LAVORO - PERSISTENZA - CONFIGURABILITÀ.*
In caso di trasferimento di azienda, la modificazione soggettiva realizzatasi in ordine al datore di lavoro non incide sull'unità e sulla continuità del rapporto del lavoratore nei cui confronti l'alienante non abbia dato disdetta in tempo utile e l'unicità del rapporto va ritenuta, a maggior ragione, nel caso in cui il lavoratore abbia, senza alcuna interruzione, continuato a svolgere alle dipendenze del cessionario dell'azienda mansioni identiche a quelle precedenti, percependo lo stesso trattamento economico. (V 2762/83, mass n 427674; (V 4416/82, mass n 422405; (V 975/82, mass n 414843).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)