Sez. L, Sentenza n. 247 del 11/01/1980 (Rv. 403639 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - UNITA E CONTINUITA DEL RAPPORTO DI LAVORO - PERSISTENZA - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - UNITA E CONTINUITA DEL RAPPORTO DI LAVORO - PERSISTENZA - LIMITI.*
Il trasferimento dell'azienda non incide sull'unita e continuita del rapporto di lavoro salvo che l'alienante abbia dato disdetta con anticipo tale da far si che il termine di preavviso applicabile si esaurisca ed il rapporto si risolva prima del trasferimento della azienda, o che vi sia stato un esplicito consenso del lavoratore alla risoluzione immediata, consenso anteriore al trasferimento e non desumibile dalla avvenuta ricezione senza riserve delle somme liquidate a titolo di indennita di fine rapporto. (Conf 610/79, mass n 396755).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)