Sez. L, Sentenza n. 1572 del 21/02/1985 (Rv. 439554 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDUSTRIA - INPS - DISOCCUPAZIONE - ATTIVITÀ INDUSTRIALE COMPRENSIVA DI QUELLA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE PER I DIPENDENTI - TRATTAMENTO DI DISOCCUPAZIONE SPECIALE E DEI CONTRIBUTI, EX ARTT. 8 E 9 DELLA LEGGE N. 1115 DEL 1968, PER IL SOLO SETTORE INDUSTRIALE - AMMISSIBILITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDUSTRIA - INPS - DISOCCUPAZIONE - ATTIVITÀ INDUSTRIALE COMPRENSIVA DI QUELLA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE PER I DIPENDENTI - TRATTAMENTO DI DISOCCUPAZIONE SPECIALE E DEI CONTRIBUTI, EX ARTT. 8 E 9 DELLA LEGGE N. 1115 DEL 1968, PER IL SOLO SETTORE INDUSTRIALE - AMMISSIBILITÀ.*
La nozione di impresa di navigazione marittima - valida agli effetti delle norme del codice della navigazione - pur essendo autonoma e distinta da quella prevista dal codice civile dal combinato disposto degli artt. 2082 e 2195, giacché fa riferimento soltanto all'aspetto tecnico rappresentato dall'organizzazione dell'Esercizio di una nave da parte dell'armatore e prescinde invece dal carattere professionale e dalla finalità economica richiesti dal citato art. 2082, non esclude, quindi, che l'organizzazione dell'Esercizio di una nave può inserirsi nell'attività di una impresa industriale allorché l'imprenditore non si limiti ad organizzare l'attività principale di produzione e trasformazione di beni, ma provveda anche in proprio al trasporto degli stessi mediante l'uso di navi, di tal che deve riconoscersi il carattere industriale a tutta l'attività imprenditoriale comprensiva di quella strumentale di navigazione marittima, con la conseguenza per i dipendenti del trattamento di disoccupazione speciale, e dei contributi, previsti dagli artt. 8 e 9 della legge n. 1115 del 1968 per il solo settore industriale. (V 4162/84, mass n 436118; (V 3643/83, mass n 428535).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2082, Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Legge 05/11/1968 num. 1115 art. 8 CORTE COST., Legge 05/11/1968 num. 1115 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)