Sez. L, Sentenza n. 4135 del 04/05/1987 (Rv. 452908 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - SGRAVI CONTRIBUTIVI A FAVORE DELLE AZIENDE INDUSTRIALI DEL MEZZOGIORNO - IMPRESE DI TRASPORTO MARITTIMO - NATURA INDUSTRIALE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - SGRAVI CONTRIBUTIVI A FAVORE DELLE AZIENDE INDUSTRIALI DEL MEZZOGIORNO - IMPRESE DI TRASPORTO MARITTIMO - NATURA INDUSTRIALE.*
L'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria, ancorché indicata nell'art. 2195 cod. civ. separatamente dalla "attività industriale diretta alla produzione di beni e di servizi", costituisce non una categoria a se stante di attività imprenditoriale, ma, in quanto ordinata alla produzione di servizi, una specificazione dell'attività industriale. Consegue che l'impresa di trasporto marittimo deve ritenersi di natura industriale ai fini del godimento degli sgravi contributivi disposti in favore delle aziende industriali del Mezzogiorno, non adottando la relativa normativa un'accezione di impresa industriale diversa e più ristretta di quella generale desumibile dall'art. 2195 citato. (V 1753/85, mass n 439704; (V 1572/85, mass n 439554; (V 4162/84, mass n 436118; (V 3643/83, mass n 428535).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 18 CORTE COST., Legge 25/10/1968 num. 1089 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)