Sez. 2, Sentenza n. 125 del 08/01/2000 (Rv. 532740 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - PRESUNZIONI | Vendita posta in essere dal mandatario con rappresentanza alla propria moglie - Azione di simulazione della vendita e della dichiarazione di quietanza del prezzo - Posizione del mandante - Ai fini dei limiti probatori ex art. 1417 cod. civ. - Qualificazione come terzo - Condizioni - Soggezione ai limiti di impugnativa ex art. 2732 cod.civ. quanto alla quietanza - Esclusione - Fondamento.
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - PRESUNZIONI
Il mandante, non partecipe ed ignaro dell'accordo simulatorio, il quale agisca per la dichiarazione di simulazione della quietanza, relativa all'avvenuto pagamento del prezzo, in relazione ad una vendita, posta in essere dal suo mandatario con rappresentanza (nella specie in forza di procura generale) a favore della propria moglie, è da considerarsi "terzo", con la conseguenza che egli può fornire la prova della simulazione "senza limiti", ai sensi del combinato disposto degli articoli 1417 cod. civ., e, quindi, sia a mezzo di testimoni, sia a mezzo di presunzioni, dovendosi inoltre escludere che, in dipendenza della natura di confessione stragiudiziale della quietanza, possano valere, riguardo alla sua posizione, i limiti di impugnativa della confessione stabiliti dall'art. 2732 cod. civ., che trovano applicazione esclusivamente nei rapporti fra il mandatario e la (di lui moglie) pretesa simulata acquirente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2726, Cod. Civ. art. 2732, Cod. Civ. art. 1704, Cod. Civ. art. 2721
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)