Sez. 1, Sentenza n. 20739 del 14/10/2015 (Rv. 637439 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO | Crediti da corrispettivo da appalto vantati nei confronti degli enti locali - Cessione effettuata vigente la l. n. 142 del 1990, ma prima dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 554 del 1999 - Regime di cui all'art. 69, comma 3, del r.d. n. 2440 del 1923 - Inapplicabilità - Ragioni.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO
Nel vigore della l. n. 142 del 1990 (ma prima del d.P.R. n. 554 del 1999), l'art. 69, comma 3, del r.d. n. 2440 del 1923, che richiede la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e la notificazione alla P.A. della cessione del credito, riguarda la sola Amministrazione statale e non si applica alle cessioni di credito da corrispettivo di appalto vantati verso enti locali in quanto non espressamente richiamata dall'ordinamento di tali enti ed insuscettibile di applicazione analogica, perché di carattere eccezionale rispetto al regime generale della cessione dei crediti. Né, in senso contrario, rileva il richiamo operato dall'art. 59 della l. n. 142 del 1990 agli artt. 87 e 140 del r.d. n. 383 del 1934, che concerne solo le procedure di evidenza pubblica di scelta del contraente e non anche la struttura ed il contratto che, sulla base di tale scelta, il comune abbia con questi stipulato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 69 com. 3 CORTE COST., Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 83, Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 140 CORTE COST., Legge 08/06/1990 num. 142 art. 59, DPR 21/12/1999 num. 554 art. 115
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)