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Sez. 3 - , Ordinanza n. 30658 del 21/12/2017 (Rv. 647121 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO | Cessione del credito vantato nei confronti di una ASL - Forma dell'atto come prevista dall'art. 69, comma 3, del r.d. n. 2440 del 1923 - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647121-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO

L'art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 - che richiede, per l'efficacia della cessione del credito di un privato nei confronti della P.A., che detta cessione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che il relativo atto sia notificato nelle forme di legge - è norma eccezionale che riguarda la sola amministrazione statale ed è pertanto insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse, sicché esso non si applica neppure nei confronti delle aziende sanitarie locali che, sin dalla loro istituzione, sono enti pubblici estranei al novero delle amministrazioni statali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 69 com. 3 CORTE COST., Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 70, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)