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Sez. 5, Sentenza n. 48280 del 10/11/2004 Ud. (dep. 15/12/2004) Rv. 230513 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Per distrazione - Socio accomandatario - Prelevamenti a titolo di compenso per l'attività svolta - Configurabilità del reato - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2004-11-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230513-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE

Non ricorre l'ipotesi del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione ma quello di bancarotta preferenziale, nel caso nel caso in cui il socio accomandatario della società fallita abbia effettuato prelevamenti di retribuzione autorizzati quale compenso per l'attività svolta, se non risulta altra percezione di compenso e sia incontestata la congruità del prelievo.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)