Sez. 5, Sentenza n. 38149 del 06/07/2006 Ud. (dep. 21/11/2006) Rv. 236034 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Percezione, da parte dell'amministratore, dei compensi nonostante lo stato di dissesto della società - Bancarotta per distrazione - Esclusione - Bancarotta preferenziale - Sussistenza.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
Non sussiste il delitto di bancarotta per distrazione (art. 216, comma terzo, l. fall.) ma quello di bancarotta preferenziale (art. 223 l. fall.) nel caso in cui il presidente del consiglio di amministrazione e l'amministratore delegato percepiscano i compensi spettanti agli amministratori, ancorché la società versi in stato di dissesto, considerato che, in tal caso, i creditori, contemporaneamente anche amministratori, soddisfano il loro credito violando le norme poste a tutela della "par condicio creditorum".
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 com. 3, Legge Falliment. art. 223 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)