Sez. 5, Sentenza n. 4985 del 19/12/2006 Ud. (dep. 07/02/2007) Rv. 236319 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Amministratore di società che effettui prelevamenti provvedendo a determinare e liquidare a proprio favore una somma a titolo di compenso senza neppure dedurre l'esistenza di regolare delibera assembleare o di norma statutaria al riguardo ed in situazione di grave dissesto per la società - Bancarotta fraudolenta per distrazione - Sussistenza - Fattispecie.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
Integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione (art. 216, comma primo n.1, e 223 l. fall.) la condotta dell'amministratore unico di una società che effettui prelevamenti dalle casse sociali, provvedendo a determinare ed a liquidare in proprio favore tali somme come compenso per l'attività svolta, senza nemmeno indicarne il titolo giustificativo (delibera assembleare o norma statutaria) e per di più in epoca di grave dissesto per la società. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha ritenuto integrato il reato in questione nei confronti dell'amministratore che aveva deliberato e percepito la somma di 74 milioni di lire a titolo di compenso, cedendo, altresì, alla società, per il prezzo di 39 milioni di lire, riscossi in contanti, una propria auto del valore di otto milioni di lire, il tutto in evidente stato di dissesto della società, in quanto il fallimento fu dichiarato solo tre mesi dopo).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 com. 1 n. 1 CORTE COST., Legge Falliment. art. 219 com. 1, Legge Falliment. art. 223 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)