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Sez. 3, Sentenza n. 1064 del 17/02/1979 (Rv. 397264 - 01)

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - IN GENERE - DEDUZIONE DEL FATTO NOTO A QUELLO IGNOTO - PRINCIPIO DI PROBABILITA - SUFFICIENZA - RAPPORTO DI NECESSARIETA ASSOLUTA ED ESCLUSIVA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397264-01

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - IN GENERE - DEDUZIONE DEL FATTO NOTO A QUELLO IGNOTO - PRINCIPIO DI PROBABILITA - SUFFICIENZA - RAPPORTO DI NECESSARIETA ASSOLUTA ED ESCLUSIVA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

Perche si abbia una presunzione giuridicamente valida non occorre che i fatti su cui essa si fonda siano tali da far apparire la esistenza del fatto ignorato come l'unica conseguenza possibile dei fatti accertati, secondo un legame di necessarieta assoluta ed esclusiva, essendo, al contrario, sufficiente che dai fatti noti sia univocamente deducibile il fatto ignoto attraverso un procedimento logico basato sul criterio dell'id quod plerumque accidit, si che sia consentito desumere dal fatto noto quello da dimostrare come conseguenza logica possibile. (Conf 291/78, mass n 389575).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)