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Sez. 1, Sentenza n. 291 del 23/01/1978 (Rv. 389575 - 01)

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI - DEDUZIONE DAL FATTO NOTO A QUELLO IGNOTO - PRINCIPIO DI PROBABILITA - SUFFICIENZA - LEGAME DI NECESSARIETA ASSOLUTA ED ESCLUSIVA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389575-01

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI - DEDUZIONE DAL FATTO NOTO A QUELLO IGNOTO - PRINCIPIO DI PROBABILITA - SUFFICIENZA - LEGAME DI NECESSARIETA ASSOLUTA ED ESCLUSIVA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

In tema di prova per presunzioni semplici, nella deduzione dal fatto noto a quello ignoto il giudice di merito incontra il solo limite del principio di probabilita: non occorre, cioe, che i fatti, su cui la presunzione si fonda, siano tali da far apparire la esistenza del fatto ignoto come l'unica conseguenza possibile dei fatti accertati secondo un legame di necessarieta assoluta ed esclusiva, ma e sufficiente che l'operata interferenza sia effettuata alla stregua di un canone di probabilita, con riferimento alla connessione possibile e verosimile degli accadimenti, la cui normale sequenza e ricorrenza puo verificarsi secondo regole di esperienza. (Conf 2525/76, mass n 381322).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)