Sez. L, Sentenza n. 1772 del 18/03/1982 (Rv. 419626 - 01)
PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - IN GENERE - DESUNZIONE DEL FATTO IGNOTO DAL FATTO NOTO - CRITERI.*
PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - IN GENERE - DESUNZIONE DEL FATTO IGNOTO DAL FATTO NOTO - CRITERI.*
Ai fini della prova per presunzioni, anche in tema di recesso del lavoratore subordinato, non è necessario che il fatto ignoto sia l'unica e necessaria conseguenza del fatto noto, ma basta che l'esistenza del fatto ignoto possa desumersi dal fatto noto secondo un giudizio di probabilità fondato sull'id quod plerumque accidit, sicché il giudice può trarre il suo libero convincimento dallo apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purché dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza, e tale valutazione, tipicamente di fatto, è incensurabile in Sede di legittimità, se immune da vizi logici e giuridici. (V 5651/79, mass n 402251; (V 1064/79, mass n 397264).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)