diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1200 del 25/02/1982 (Rv. 419079 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - TERMINE ESSENZIALE PER UNA DELLE PARTI - ACCERTAMENTO - CRITERI - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1982-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419079-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - TERMINE ESSENZIALE PER UNA DELLE PARTI - ACCERTAMENTO - CRITERI - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*

L'essenzialità del termine per adempiere deve risultare o dalla volontà manifestata dalle parti attraverso le espressioni adoperate, ovvero dalla natura e dall'oggetto del contratto, qualora la utilità economica, tenuta presente nella stipulazione del negozio, possa andare perduta con l'inutile decorso del termine pattuito. L'indagine sull'esistenza di tali elementi si risolve in un apprezzamento di fatto ed è affidata al giudice del merito la cui valutazione è incensurabile in Sede di legittimità se sorretta da motivazione immune da vizi logici o da errori di diritto. (Conf 3874/80, mass n 407741).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1457

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)