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Sez. 1, Sentenza n. 3823 del 06/06/1983 (Rv. 428738 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - TERMINE ESSENZIALE PER UNA DELLE PARTI - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - ESSENZIALITÀ TACITA - ESTREMI - ACCERTAMENTO - CRITERI - FATTISPECIE RELATIVA AL TERMINE FISSATO NELLA CLAUSOLA DI POLIZZA PER LA DESIGNAZIONE DA PARTE DI SOCIETÀ ASSICURATRICE DEL PROPRIO CONSULENTE ARBITRO.*
Stato
decisa il 1983-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428738-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - TERMINE ESSENZIALE PER UNA DELLE PARTI - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - ESSENZIALITÀ TACITA - ESTREMI - ACCERTAMENTO - CRITERI - FATTISPECIE RELATIVA AL TERMINE FISSATO NELLA CLAUSOLA DI POLIZZA PER LA DESIGNAZIONE DA PARTE DI SOCIETÀ ASSICURATRICE DEL PROPRIO CONSULENTE ARBITRO.*

Il termine per adempiere, la cui scadenza non sia con rigore determinata o che abbia carattere puramente indicativo, non riveste gli estremi dell'essenzialità, in senso tecnico, tale cioè da implicare, se non osservato, la risoluzione ipso iure del contratto ai sensi dell'art. 1457 cod. civ. e sebbene sia configurabile, pure in difetto di una qualificazione espressa in contratto, una essenzialità tacita in presenza di elementi i quali facciano ritenere che senza la stretta osservanza del termine le parti non sarebbero addivenute alla conclusione del contratto stesso, essa deve tuttavia essere insita nel contratto, non potendosi a tali effetti valorizzare ex post comportamenti di una delle parti. Tale essenzialità può anche risultare, oltre che dalla volontà espressa dalle parti, anche dalla natura del contratto, quando l'utilità economica tenuta presente nella stipulazione del contratto possa andare perduta con l'inutile decorso del termine, ma l'indagine su tali requisiti si risolve in un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito insindacabile in Sede di legittimità se congruamente e giuridicamente motivata. (in applicazione dei principi di cui alla massima, è stata ritenuta corretta la decisione di merito che ha escluso che il carattere essenziale del termine fissato nella clausola di polizza per la designazione da parte della società assicuratrice del proprio consulente-arbitro, ritenendo che non avesse tale importanza per l'assicurato da determinare l'inutilità del tardivo adempimento, avuto riguardo al significato della corrispondente clausola e alla mancata previsione della perentorietà del termine). (Conf 3228/82, mass n 421178, sulla prima parte; (Conf 1200/82, mass n 419079, sulla seconda parte; (Conf 3874/80, mass n 407741).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1457, Cod. Civ. art. 1882

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)