Sez. 1, Sentenza n. 38224 del 26/09/2011 Ud. (dep. 24/10/2011) Rv. 251172 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Reato di cui all'art. 14, comma quinto - quater d.lgs. n. 286 del 1998 - Modifica normativa introdotta dal d.l. n. 89 del 2011, convertito nella legge n. 129 del 2011 - Nuova incriminazione - Conseguenze.
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI
La nuova formulazione del reato di cui all'art. 14, comma quinto-quater, D.Lgs. n. 286 del 1998, introdotta a seguito dell'art. 3 del D.L. 23 giugno 2011, n. 89, convertito con modificazioni nella legge 2 agosto 2011, n. 129 non può ritenersi in continuità normativa con la precedente fattispecie di reato (non più applicabile nell'ordinamento a seguito della sentenza della Corte di Giustizia U.E. 28 aprile 2011, El Dridi), sia per lo iato temporale intercorrente dalla scadenza del termine di recepimento al momento dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, sia per la diversità dei presupposti, sia per la differente tipologia delle condotte integranti l'illecito delineato e da, quindi, luogo ad una nuova incriminazione, applicabile solo ai fatti verificatisi dopo l'entrata in vigore della normativa sopra citata.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 5 n. 4 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 23/06/2011 num. 89 art. 3 CORTE COST., Legge 02/08/2011 num. 129 CORTE COST., Direttive Commissione CEE 16/12/2008 num. 115, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)