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Sez. 1, Sentenza n. 36446 del 23/09/2011 Cc. (dep. 10/10/2011) Rv. 250880 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Reato di ingiustificata inosservanza dell'ordine di allontanamento del questore di cui all'art. 14, comma quinto - Ter D.Lgs. n. 286/1998 - Modifica normativa introdotta dal D.L. n. 89/2011, convertito nella legge n. 129/2011 - Nuova incriminazione - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-09-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/250880-01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI

La nuova formulazione del reato di ingiustificata inosservanza dell'ordine di allontanamento del questore di cui all'art. 14, comma quinto-ter, D. Lgs. n. 286 del 1998, introdotta a seguito del D.L. 23 giugno 2011, n. 89, convertito con modificazioni nella legge 2 agosto 2011, n. 129 - recante disposizioni urgenti per completare l'attuazione della direttiva comunitaria concernente la libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari - non può ritenersi in continuità normativa con la precedente fattispecie di reato (non più applicabile nell'ordinamento a seguito della sentenza della Corte di Giustizia U.E. 28 aprile 2011, El Dridi), dando luogo pertanto ad una nuova incriminazione, applicabile solo ai fatti verificatisi dopo l'entrata in vigore della normativa sopra citata.(In applicazione di tale principio, la S.C. ha disposto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza, ritenendo che il fatto non è previsto dalla legge come reato; principio affermato anche in relazione all'art. 14, comma quinto-quater, da Cass. Sez. I, n. 36451/11). Conf. nn. dal 36447 al 36464/11 N.M.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 5 n. 3 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 5 n. 4 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 23/06/2011 num. 89 CORTE COST. PENDENTE, Legge 02/08/2011 num. 129 CORTE COST., Direttive Commissione CEE 16/12/2008 num. 115

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)