Sez. 1, Sentenza n. 12178 del 15/09/2000 (Rv. 540192 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - ACCONTI | Anticipazioni sul prezzo - Appalti di enti locali - Regime anteriore alla legge n. 741 del 1981 - Diritto dell'appaltatore all'anticipazione - Insorgenza solo dopo il riconoscimento dell'anticipazione adottato dall'amministrazione - Mancato preventivo riconoscimento - Insorgenza del diritto al momento del pagamento dell'acconto e nei limiti di esso - Conseguenze in tema di riconoscimento di interessi e rivalutazione sull'acconto erogato.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - ACCONTI
In tema di appalti di opere pubbliche, relativi ad enti locali nel regime anteriore alla legge n. 741 del 1981, l'art. 12 R.D. n. 2440 del 1923 (come modificato dall'art. 2 d.P.R. n. 627 del 1972) rimetteva alla discrezionalità dell'amministrazione committente non solo il riconoscimento dell'anticipazione sul prezzo, ma anche la determinazione del suo ammontare e persino la scelta del momento in cui erogare tale anticipazione, predefinendo soltanto l'importo massimo che poteva essere concesso a tale titolo; ne consegue che la relativa posizione dell'appaltatore può acquistare consistenza di diritto soggettivo solo se, quando e nei limiti in cui l'amministrazione abbia positivamente esercitato il proprio potere discrezionale nelle forme imposte dall'evidenza pubblica, riconoscendo non solo l'acconto in questione, ma anche il suo (definitivo) ammontare, onde, in mancanza di una precedente delibera proveniente dall'amministrazione appaltante, il diritto al pagamento dell'acconto nell'importo complessivo ricevuto non sorge prima della sua erogazione e non è, pertanto, configurabile un diritto al pagamento di interessi e rivalutazione sulle somme ricevute, non potendo l'obbligazione accessoria sorgere prima dell'obbligazione principale avente ad oggetto il pagamento dell'acconto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2224, Legge 18/12/1981 num. 741 CORTE COST., Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 12, DPR 30/06/1972 num. 627 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)