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Sez. 3 - , Sentenza n. 8982 del 05/12/2019 Ud. (dep. 05/03/2020) Rv. 278402 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE | Reato contestato per il quale non sia applicabile la messa alla prova - Riqualificazione in fattispecie per la quale sia ammissibile il beneficio - Istanza di sospensione e messa alla prova - Necessità - Concedibilità d’ufficio - Esclusione.
Stato
decisa il 2019-12-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278402-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE

Il giudice, riqualificando l'originaria contestazione ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen. in una fattispecie rientrante nei limiti edittali di cui all'art. 168-bis cod. pen., può sospendere il giudizio con messa alla prova dell'imputato solo se questi abbia sollecitato la riqualificazione del fatto e contestualmente richiesto il beneficio che, pertanto, non può essere concesso d'ufficio.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 168 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)