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Sez. 6, Sentenza n. 16669 del 26/10/2022 Ud. (dep. 19/04/2023) Rv. 284610 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE | Messa alla prova - Riqualificazione giuridica del fatto - Domanda di sospensione del processo con messa alla prova - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2022-10-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/284610-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE

In tema di messa alla prova, qualora, all'esito del dibattimento, i fatti siano accertati in modo conforme alla contestazione ma il giudice ritenga di non condividerne la qualificazione giuridica, egli deve ammettere l'imputato alla messa alla prova ove questi avesse presentato la relativa richiesta nei termini previsti dalla legge; qualora, invece, i fatti siano accertati in modo difforme dalla stessa imputazione, la ammissione alla messa alla prova può riguardare anche la domanda presentata "ex novo".

Cod. Pen. art. 168 bis CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)