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Sez. 2, Sentenza n. 949 del 10/07/1981 Ud. (dep. 30/01/1982) Rv. 151894 - 01

PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - RICOGNIZIONI - IN GENERE - RICOGNIZIONE NON FORMALE DI PERSONA - EFFICACIA PROBATORIA - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1981-07-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/151894-01

PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - RICOGNIZIONI - IN GENERE - RICOGNIZIONE NON FORMALE DI PERSONA - EFFICACIA PROBATORIA - SUSSISTENZA.*

Nel sistema vigente, ispirato al principio della libertà della prova e del libero convincimento del giudice, cui è ispirato il vigente ordinamento processuale, anche la ricognizione non formale di persona può avere efficacia probatoria, qualora dia sicuro affidamento. (Conf.Mass.146956 ed ivi citate; 140788, 139805, 133903, 129508, 124940 ed ivi citate; V. Mass.148178 sulle ricognizioni fotografiche; V. Mass. 147521, 139365, 130054, 126337 sul riconoscimento informale dell'imputato, effettuato da un testimone in dibattimento).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)