Sez. 3, Sentenza n. 63 del 26/10/1982 Ud. (dep. 06/01/1983) Rv. 156771 - 01
PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - RICOGNIZIONI - IN GENERE - RICOGNIZIONI FOTOGRAFICHE - VALORE PROBATORIO - UTILIZZAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - LEGITTIMITÀ.*
PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - RICOGNIZIONI - IN GENERE - RICOGNIZIONI FOTOGRAFICHE - VALORE PROBATORIO - UTILIZZAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - LEGITTIMITÀ.*
Sia il riconoscimento fotografico in funzione investigativa nella fase preprocessuale, sia il riconoscimento in fase dibattimentale confermativo del primo, anche se avvenuto in modo immediato ed informale, possono legittimamente essere utilizzati dal giudice nella formazione del libero convincimento di reità dell'imputato, in tal modo riconosciuto, in quanto elemento di giudizio da vagliare in collegamento con tutte le altre risultanze processuali. (V mass n 153535; (V mass n 153002; (V mass n 151930; (V mass n 151894).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 360
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)