Sez. 2, Sentenza n. 5608 del 20/12/1982 Ud. (dep. 14/06/1983) Rv. 159519 - 01
PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - RICOGNIZIONI - IN GENERE - RICOGNIZIONE NON FORMALE - RICONOSCIMENTO FOTOGRAFICO - VALORE PROBATORIO.*
PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - RICOGNIZIONI - IN GENERE - RICOGNIZIONE NON FORMALE - RICONOSCIMENTO FOTOGRAFICO - VALORE PROBATORIO.*
Le ricognizioni fotografiche, pur non essendo espressamente disciplinate dal vigente codice di rito, tuttavia costituiscono un mezzo di prova che può contribuire alla formazione del convincimento del giudice. Invero, per il principio fondamentale del libero apprezzamento della prova, il giudice può attingere il proprio convincimento anche dalle ricognizioni non formali di persone o di cose qualora esse diano sicuro affidamento. (Conf mass n 153001; (Conf mass n 153002; (Conf mass n 151581; (Conf mass n 151894).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 360, Cod. Proc. Pen. art. 361, Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)