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Sez. 2, Sentenza n. 1317 del 25/02/1980 (Rv. 404838 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CONVENZIONI PRIVATE - IN GENERE - CONVENZIONI TRA PRIVATI ISTITUTIVE DI LIMITAZIONI DI EDIFICABILITA A CARICO DI UN FONDO ED A FAVORE DI QUELLO CONTIGUO - SERVITU - CONFIGURABILITA - VENDITA DI UNA PLURALITA DI LOTTI DI AREE FABBRICABILI - IMPOSIZIONE RECIPROCA DI TALI SERVITU A FAVORE ED A CARICO DI TUTTI I LOTTI - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1980-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404838-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CONVENZIONI PRIVATE - IN GENERE - CONVENZIONI TRA PRIVATI ISTITUTIVE DI LIMITAZIONI DI EDIFICABILITA A CARICO DI UN FONDO ED A FAVORE DI QUELLO CONTIGUO - SERVITU - CONFIGURABILITA - VENDITA DI UNA PLURALITA DI LOTTI DI AREE FABBRICABILI - IMPOSIZIONE RECIPROCA DI TALI SERVITU A FAVORE ED A CARICO DI TUTTI I LOTTI - AMMISSIBILITA.*

Le pattuizioni con le quali vengono imposte, a carico di un fondo a favore del fondo confinante, limitazioni di edificabilita - che restringono permanentemente i poteri del proprietario dell'area gravata e assicurano, correlativamente, particolari utilita a vantaggio del proprietario dell'area contigua - si atteggiano, rispetto ai terreni che ne sono colpiti, a permanente minorazione della loro utilizzazione da parte di chiunque ne sia proprietario ed attribuiscono ai terreni contigui un corrispondente vantaggio che inerisce ai terreni stessi come qualitas fundi, cioe con carattere reale, cosi da inquadrarsi nello schema delle servitu. Siffatte limitazioni, nel caso di vendita di una pluralita di lotti di aree fabbricabili, possono essere imposte reciprocamente a tutti i fondi venduti, in modo che ciascuno di essi sia al tempo stesso fondo dominante e servente (cosiddette servitu reciproche). (V 1162/78, mass n 390526; (Conf 2743/73, mass n 366263 nella prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1058, Cod. Civ. art. 1470

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)