Sez. L, Sentenza n. 3888 del 21/04/1987 (Rv. 452744 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - MOTIVI - COMUNICAZIONE SCRITTA AL LAVORATORE - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO - CONDIZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - MOTIVI - COMUNICAZIONE SCRITTA AL LAVORATORE - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO - CONDIZIONE.*
L'Obbligo del datore di lavoro di comunicare per iscritto i motivi del licenziamento presuppone, ai sensi del secondo comma dell'art. 2 della legge 15 luglio 1966 n. 604, la richiesta del lavoratore licenziato. (V 4546/83, mass n 429420).*
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)