Sez. L, Sentenza n. 4546 del 06/07/1983 (Rv. 429420 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - SPECIFICAZIONE - CON L'ATTO DI INTIMAZIONE O A RICHIESTA DEL PRESTATORE - NECESSITÀ - IN SEDE CONCILIATIVA E CONTENZIOSA - ESTENSIONE - MODIFICAZIONE - DIVIETO - SPECIFICAZIONE ULTERIORE - AMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - SPECIFICAZIONE - CON L'ATTO DI INTIMAZIONE O A RICHIESTA DEL PRESTATORE - NECESSITÀ - IN SEDE CONCILIATIVA E CONTENZIOSA - ESTENSIONE - MODIFICAZIONE - DIVIETO - SPECIFICAZIONE ULTERIORE - AMMISSIBILITÀ.*
Il giustificato motivo di licenziamento, ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge n. 604 del 1966, non deve essere necessariamente specificato dal datore di lavoro con l'atto scritto di intimazione del licenziamento medesimo, essendo previsto tale Obbligo solo quando il lavoratore richieda, entro otto giorni dalla comunicazione, l'indicazione delle ragioni del recesso, le quali tuttavia devono essere menzionate in Sede conciliativa e contenziosa, nelle quali è necessario altresì precisare i fatti già contestati con lettera o a richiesta del prestatore di lavoro, senza possibilità alcuna di modificarli, essendo solo consentito di specificarli ulteriormente, senza mutarne l'oggettiva consistenza storica. (V 4431/81, mass n 415026; (V 4451/77, mass n 388052; (V 2190/76, mass n 380986).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)