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Sez. U, Sentenza n. 1455 del 21/05/1973 (Rv. 364177 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALL'ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE - GATT (GENERAL AGREEMENT ON TARIFF AND TRADE) - DISPOSIZIONI MODIFICATIVE - PORTATA PROGRAMMATICA - ESCLUSIONE - APPLICABILITA AI SOGGETTI DEGLI STATI ADERENTI.*
Stato
decisa il 1973-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364177-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALL'ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE - GATT (GENERAL AGREEMENT ON TARIFF AND TRADE) - DISPOSIZIONI MODIFICATIVE - PORTATA PROGRAMMATICA - ESCLUSIONE - APPLICABILITA AI SOGGETTI DEGLI STATI ADERENTI.*

La disposizione riguardante i diritti doganali, contenuta nella parte prima degli Atti modificativi dell'accordo GATT reso esecutivo dall'ordinamento interno italiano con l'art 2 della legge 5 aprile 195 o n295, non ha una portata meramente programmatica - come tale vincolante soltanto gli stati partecipanti ad uniformarvi le proprie leggi, senza immediata Rilevanza per i cittadini, i quali non potrebbero vantare, in base ad essa, alcun diritto soggettivo e le cui pretese, di conseguenza, non potrebbero ottenere tutela giurisdizionale - ma, per il suo contenuto determinato, risulta immediatamente applicabile senza necessita di ulteriore intervento legislativo, oltre che agli stati partecipanti, anche ai soggetti dell'ordinamento interno, i quali, percio, ripetono da essa, in linea immediata, diritti ed obblighi. (V 1771/72, mass nn358730 e 358731).*

Riferimenti normativi: Legge 05/04/1950 num. 295 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)